Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 — conosciuta come RED III — introducendo importanti aggiornamenti alla disciplina nazionale in materia di energie rinnovabili.
Il provvedimento modifica in modo significativo il D.Lgs. 199/2021, rivedendo obblighi, definizioni e criteri per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Le disposizioni entreranno in vigore il 4 febbraio 2026.
Con il nuovo decreto, gli obblighi relativi all’uso delle fonti rinnovabili non riguardano più solo le nuove costruzioni o le ristrutturazioni rilevanti: si estendono anche agli interventi sugli impianti termici esistenti, qualora tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.
L’obiettivo è accelerare la diffusione di sistemi ad alta efficienza e ridurre ulteriormente l’uso di energia da fonte fossile all’interno del patrimonio edilizio italiano.
L'allegato III aggiornato introduce quote minime di energia rinnovabile collegate al tipo di intervento:
• Nuove costruzioni: copertura del 60% dell’ACS e del fabbisogno complessivo (riscaldamento + raffrescamento + ACS).
• Ristrutturazioni importanti di primo livello: 40%.
• Ristrutturazioni importanti di secondo livello: 15%.
• Ristrutturazione degli impianti termici: 15%.
Queste soglie orientano progettisti e professionisti verso sistemi impiantistici integrati e compatibili con soluzioni rinnovabili.
Per il settore pubblico le percentuali sono aumentate di ulteriori 5 punti e viene richiesto anche un incremento del 10% della potenza elettrica minima installata.
Il decreto consente inoltre agli enti pubblici di assolvere gli obblighi anche tramite impianti realizzati da terzi.
Rimangono le limitazioni all’utilizzo di dispositivi basati sul solo effetto Joule per soddisfare gli obblighi di copertura da rinnovabili, salvo nel caso di edifici con classe energetica B o superiore.
Viene introdotta esplicitamente la valutazione della convenienza economica tra le condizioni che possono impedire l’adempimento dell’obbligo.
In tali casi il progettista deve produrre una relazione tecnica dettagliata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.
Gli obblighi non si applicano quando l’edificio è servito da una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente che copra l’intero fabbisogno.
L’evoluzione normativa impone un approccio sempre più integrato nella progettazione degli impianti: sistemi più efficienti, altamente modulabili, compatibili con fonti rinnovabili e adatti anche agli interventi su edifici esistenti.
Le soluzioni Emmeti per climatizzazione, distribuzione, regolazione e produzione ACS nascono da anni con l’obiettivo di favorire la massima efficienza energetica e l’integrazione con le tecnologie rinnovabili, supportando quotidianamente progettisti e installatori del settore.
Per approfondire il nuovo quadro normativo e scoprire come i sistemi Emmeti possono supportare la transizione energetica, leggi il Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
